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Rischio industriale di incidente rilevante

Un incidente industriale è considerato “rilevante” se si configura come “un evento quale un’emissione di sostanze nocive, un incendio o una esplosione di grande entità dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l’attività di uno stabilimento e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose“.

Gli eventi che rientrano nell’ambito della Protezione Civile sono, quindi, quelli che toccano la sicurezza dei lavoratori impiegati nell’azienda e quelli che si riflettono sulla popolazione all’esterno dello stabilimento.

Le attività a rischio di incidente rilevante sono individuate dalla normativa vigente attraverso un meccanismo che tiene conto della pericolosità intrinseca delle sostanze e dei preparati prodotti, utilizzati, manipolati o depositati nello stabilimento, ivi compresi quelli che possono generarsi in caso d’incidente, e delle quantità degli stessi, rendendo obbligatoria per i gestori delle suddette attività la presentazione all’autorità competente della documentazione che attesti l’avvenuta valutazione dei rischi connessi alla loro conduzione.

Il D. Lgs. 334/99, aggiornato con D. Lgs. 21-09-2005 n. 238, detta le disposizioni in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti e impone obblighi precisi ai gestori degli stabilimenti in cui sono presenti le cosiddette “sostanze pericolose“.

Delle industrie a rischio di incidente rilevante, presenti sul Territorio comunale, assoggettate agli obblighi di notifica, di cui all’art. 6 del D. Lgs. 334/99, da inviarsi alla Prefettura di Bari e al Comando dei Vigili del Fuoco, fanno parte:

  • Il Deposito Oli Minerali Molo di Tramontana – Bacino Portuale, Barletta (ex deposito Damato srl).
  • Il Deposito di Oli Minerali – Molo Sporgente Banchina 3 – Bacino Portuale – Barletta.

entrambi di proprietà della “Anonima Petroli Italiana S.p.A.”, che svolge attività di stoccaggio e commercio di prodotti petroliferi e di combustibili.

I predetti impianti di stoccaggio, trovandosi all’interno del bacino portuale, saranno oggetto di ulteriore trattazione allorquando sarà predisposto il Piano di Emergenza esterno al Porto (P.E.E.), approvato dagli Organi competenti.

Riveste particolare e fondamentale importanza, in termini di prevenzione, l’informazione, la consultazione e la preparazione della popolazione residente nelle zone a rischio, qualora individuata nel Piano di Emergenza Esterna, così come previsto dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 139 del 24 luglio 2009 “Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione della popolazione sui piani di emergenza esterni, ai sensi dell’art. 20, comma 6 del D.Lvo n. 334/199”.

Relativamente ai Depositi di combustibili/oli minerali A.P.I, in attesa di definire con le Autorità competenti le procedure operative rivenienti dal Piano di Emergenza Esterno (P.E.E.), relative all’intero Bacino portuale, nel caso di incidente rilevante, il Settore Protezione Civile Comunale, in concorso con le Forze dell’Ordine dovrà:

  • Segnalare l’evento ai Vigili del Fuoco;
  • Circoscrivere l’area interessata e concorrere all’eventuale sgombero delle persone dai locali investiti dall’evento;
  • Vietare l’accesso alla zona incidentata costituendo posti di blocco e deviando il traffico su itinerari alternativi;

Informare, immediatamente, la Prefettura, la Regione e la Provincia per le ulteriori iniziative da intraprendere.

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